Separazione legale: la differenza tra separazione consensuale o giudiziale
Scegliendo la strada della separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale – consensuale o giudiziale – o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un giudice e senza alcun valore sul piano legale. La separazione legale rappresenta una delle condizioni, solitamente la più frequente, per poter addivenire al divorzio.
La separazione consensuale
La separazione consensuale avviene quando esiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni personali e patrimoniali della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo, cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole, mediante decreto. La separazione consensuale è dunque lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale. L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale è, invece, chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La separazione giudiziale è altresì necessaria quando uno dei coniugi intenda addebitare all’altro la responsabilità per la fine del matrimonio, per aver questi mancato a taluni doveri fondamentali del matrimonio, come la fedeltà, la mutua assistenza morale e materiale o la coabitazione, vale a dire la separazione con addebito, che comporta l’esclusione del diritto ad un assegno di mantenimento e dei diritti successori.
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