Esecuzione presso terzi

Rivolgiti ad un avvocato esperto in esecuzioni presso terzi a Varese

Qualora si vanti un debito insoluto è diritto del creditore recuperare il proprio denaro attraverso le esecuzioni, atti spesso necessari nel momento in cui il tentativo di recupero crediti stragiudiziale operato nell’interesse del creditore non sia andato a buon fine. Secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili, e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo. In quest’ultimo caso si parla di esecuzione presso terzi.

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Che cos’è e in cosa consiste l’esecuzione presso terzi

L’esecuzione presso terzi è una procedura che concerne i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso. Questi possono infatti essere nella disponibilità di un terzo. L’ipotesi più frequente è il tentativo del creditore di pignorare il denaro presente sul conto corrente di un istituto di credito, intestato al debitore.

A disciplinare l’esecuzione presso terzi è l’art. 543 c.p.c., secondo cui «il pignoramento presso terzi è sia l’ipotesi in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore, sia l’ipotesi in cui il debitore vanti crediti nei confronti del terzo», aprendo così due scenari evidentemente differenti in ambito procedurale, formale e sostanziale. In entrambi i casi il pignoramento deve essere notificato al terzo e al debitore, e deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti che sono assoggettati al pignoramento. Nell’atto di esecuzione presso terzi devono poi trovare indicazione le cose e le somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine espresso del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente. Ulteriormente, l’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente. Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo sarà poi tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge, con riferimento alle cose e alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato del 50%.

Crediti non soggetti a esecuzioni presso terzi

Non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati. Infatti sono impignorabili i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti, i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Avvocato Giancristofaro: specialista delle esecuzioni presso terzi Varese

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